Art. 48 (Curatore dello scomparso)
Quando una persona non e’ piu’ comparsa nel luogo del suo ultimo
domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno piu’ notizie,
il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su
istanza, degli interessati o dei presunti successori legittimi o del
pubblico ministero, puo’ nominare un curatore che rappresenti la
persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e
nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e puo’ dare
gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio
dello scomparso.
Se vi e’ un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del
curatore. Se vi e’ un procuratore, il tribunale provvede soltanto per
gli atti che il medesimo non puo’ fare
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